1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituita una commissione di esperti con il compito di redigere un piano di attività occupazionale individualizzato per i soggetti di cui all'articolo 2.
2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale competente ed è composta da:
a) un medico fisiatra o un medico psichiatra;
b) uno psicologo;
c) un educatore;
d) un esperto in formazione professionale.
3. Ai lavori della commissione partecipa anche un componente della famiglia del disabile o un suo delegato rappresentato dal medico di base o dal medico specialista che cura il disabile.
4. La commissione espleta le seguenti funzioni:
a) esamina la documentazione clinica relativa al disabile;
b) effettua tutte le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione delle potenzialità del disabile;
c) redige un piano di attività occupazionale individualizzato, che tiene conto delle potenzialità, delle aspettative e delle inclinazioni del soggetto e che si articola in quaranta ore settimanali di attività;
d) indica la struttura o il centro socio-riabilitativo ed educativo diurno di cui all'articolo 3, presente nel territorio di competenza, ritenuto idoneo, per caratteristiche ed attività proposte, alla realizzazione del piano di attività occupazionale individualizzato;
e) effettua, di propria iniziativa o su richiesta degli operatori o dei familiari, verifiche sull'effettivo espletamento dell'intervento indicato nel piano di attività occupazionale individualizzato ed esplica una eventuale ulteriore attività di consulenza per la sua attuazione;
f) apporta modifiche, di propria iniziativa, nel corso dello svolgimento del piano di attività occupazionale individualizzato ovvero definisce proposte alternative a quella iniziale, su richiesta del soggetto disabile interessato.