Art. 5.
(Commissione di esperti).

      1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituita una commissione di esperti con il compito di redigere un piano di attività occupazionale individualizzato per i soggetti di cui all'articolo 2.
      2. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale competente ed è composta da:

          a) un medico fisiatra o un medico psichiatra;

          b) uno psicologo;

          c) un educatore;

          d) un esperto in formazione professionale.

 

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      3. Ai lavori della commissione partecipa anche un componente della famiglia del disabile o un suo delegato rappresentato dal medico di base o dal medico specialista che cura il disabile.
      4. La commissione espleta le seguenti funzioni:

          a) esamina la documentazione clinica relativa al disabile;

          b) effettua tutte le prove e gli accertamenti necessari alla valutazione delle potenzialità del disabile;

          c) redige un piano di attività occupazionale individualizzato, che tiene conto delle potenzialità, delle aspettative e delle inclinazioni del soggetto e che si articola in quaranta ore settimanali di attività;

          d) indica la struttura o il centro socio-riabilitativo ed educativo diurno di cui all'articolo 3, presente nel territorio di competenza, ritenuto idoneo, per caratteristiche ed attività proposte, alla realizzazione del piano di attività occupazionale individualizzato;

          e) effettua, di propria iniziativa o su richiesta degli operatori o dei familiari, verifiche sull'effettivo espletamento dell'intervento indicato nel piano di attività occupazionale individualizzato ed esplica una eventuale ulteriore attività di consulenza per la sua attuazione;

          f) apporta modifiche, di propria iniziativa, nel corso dello svolgimento del piano di attività occupazionale individualizzato ovvero definisce proposte alternative a quella iniziale, su richiesta del soggetto disabile interessato.